Normativa applicabile: le vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 67, comma 1, lettera d), del T.U.I.R. (D.p.r. n.917/1986). Tale disposizione prevede, infatti, che costituiscono redditi diversi “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte (…)”. Il successivo articolo 69, comma 1, del TUIR prevede, inoltre, che tali somme “costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione”.
Tassazione per cassa e indeducibilita’ delle spese sostenute: In ossequio alle norme sopra richiamate, il soggetto percettore deve assoggettare a tassazione l’intero ammontare delle vincite percepite nel periodo di imposta senza tener conto delle spese sostenute per la loro produzione (quali ad esempio: la quota di partecipazione al gioco, il costo di iscrizione al torneo, le spese di viaggio, le spese di vitto etc...).
Analizziamo le diverse fattispecie che si possono presentare:
Vincite inferiori a 25,82 euro conseguite in Italia: tali vincite, essendo esonerate dall’applicazione di qualsiasi trattenuta alla fonte, devono essere dichiarate nel quadro RL (redditi diversi) della dichiarazione dei redditi.
Vincite superiori a 25,82 euro conseguite in Italia: l’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che tali vincite o premi, se corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 dello stesso decreto, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con facoltà di rivalsa.
N.B. in tal caso non vi e' alcun obbligo di dichiarare le vincite ed i premi conseguiti.
Vincite conseguite all’estero: per l'individuazione delle modalita' di tassazione delle vincite conseguite all'estero si fa espresso rinvio alle singole "convenzioni contro le doppie imposizioni" stipulate fra l'Italia ed il singolo paese estero. In generale si puo' affermare che le vincite conseguite all'estero devono essere tassate dal soggetto residente in Italia indicando il corrispondente importo nel quadro RL (c.d. redditi diversi) del modello UNICO; rimane salva la possibilita’ di detrarre dalle imposte pagate in Italia la quota di imposizione eventualmente applicata dal paese estero.
Riassumendo:
Territorio |
Deducibilita’ dei costi sostenuti |
Periodo di imposta in cui la vincita va dichiarata |
Importo percepito |
Obbligo di applicazione della ritenuta alla fonte |
Obbligo di dichiarare la vincita in UNICO |
Italia |
NO |
Anno di percezione |
Vincite inferiori ad euro 25,82 |
No |
SI |
Italia |
NO |
Anno di percezione |
Vincite superiori ad euro 25,82 |
SI |
NO |
Estero |
NO |
Anno di percezione |
- |
NO |
SI |
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