AUTOTUTELA: Se l’Amministrazione prende atto di aver commesso un errore, puo’ annullare il proprio operato e correggerlo senza necessita’ di attendere la decisione di un giudice: questo potere di autocorrezione si chiama “autotutela”. La competenza ad effettuare la correzione e’, generalmente, dello stesso ufficio che ha emanato l’atto. Un atto illegittimo puo’ essere annullato “d’ufficio”, in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del contribuente. Quest’ultimo puo’ trasmettere all’ufficio competente una semplice domanda in carta libera, contenente un’esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute.
I casi piu’ frequenti di autotutela si hanno quando l’illegittimita’ deriva da:
- - Errore di persona;
- - Evidente errore logico o di calcolo;
- - Errore sul presupposto di imposta;
- - Doppia imposizione;
- - Mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- - Mancanza di documentazione successivamente presentata;
- - Sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni, o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- - Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione.
L’annullamento dell’atto puo’ essere effettuato anche se:
- - il giudizio e’ ancora pendente;
- - l’atto e’ divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere;
- - il contribuente ha presentato ricorso e questo e’ stato respinto per motivi formali (inammissibilita’, improcedibilita’, etc…) con sentenza passata in giudicato.
N.B. la presentazione dell’istanza di autotutela non sospende i termini per proporre ricorso al giudice tributario.
Accertamento con ad
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