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22-02-2013

Conciliazione giudiziale tributaria 2015

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CONCILIAZIONE GIUDIZIALE: La conciliazione giudiziale e’ il mezzo attraverso il quale si puo’ chiudere un contenzioso aperto con il fisco evitando i rischi ed i costi legati alla prosecuzione della lite. Tale istituto si applica a tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni tributarie e puo’ aver luogo solo davanti alle Commissioni tributarie provinciali e non oltre la prima udienza.

 

VANTAGGI DELLA CONCILIAZIONE: La conciliazione permette al contribuente di usufruire di:

-         una riduzione delle sanzioni amministrative al 40%;

-         riduzione delle sanzioni penali (fino a 1/3) e cancellazione delle sanzioni accessorie;

-         compensazione delle spese di giudizio (salvo diverso accordo contenuto nel verbale di conciliazione).

 

PROCEDURA: La conciliazione puo’ essere realizzata sia in udienza che fuori udienza e puo’ essere proposta:

  • - dalla stessa Commissione tributaria provinciale, che, in sede di prima udienza, puo’ prospettare alle parti il tentativo di conciliazione;
  • - dalle parti (contribuente, ufficio dell’Agenzia delle entrate, ente locale, Agente della riscossione), ciascuna delle quali puo’ proporre all’altra la conciliazione totale o parziale della controversia.

 

N.B. Il tentativo di conciliazione comunque non e’ vincolante. Infatti se il contribuente nel tentare l’accordo non lo raggiunge, puo’ sempre proseguire con il contenzioso.

 

PERFEZIONAMENTO DELLA CONCILIAZIONE: La procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall’accordo. Solo cosi’ infatti si puo’ ritenere cessata la materia del contendere. Il versamento delle somme dovute puo’ essere effettuato:

  • - in un’unica soluzione, entro 20 giorni dalla data di redazione del verbale o da quella di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio,
  • - in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo o, se le somme dovute superano 50.000 euro, in un massimo di 12 rate trimestrali.

 

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Ultima modifica il Domenica, 18 Gennaio 2015 15:24
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