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01-01-2012

Agevolazioni per l’acquisto della prima casa: in caso di acquisto della prima casa la legge prevede una serie di agevolazioni a favore dell’acquirente.

 

Immobili agevolabili: l’agevolazione interessa non solo l'abitazione ma anche  eventuali pertinenze purche' accatastate in una delle seguenti categorie:

-         C/2 (cantine e soffitte);

-         C/6 (rimesse);

-         C/7 (tettoia chiusa o aperta)

nel limite di una per ogni categoria.

N.B. L’acquisto di una seconda pertinenza rientrante nella medesima categoria catastale della prima sconterà la tassazione piena.

 

Requisiti per usufruire dell’agevolazione: la legge subordina l’applicazione dell’agevolazione prima casa alla presenza dei seguenti requisiti: 

 

  1. (1)Requisiti soggettivi:

-         L’acquirente non  deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprieta’, usufrutto, uso e abitazione su un’altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove sorge l’immobile;

-         L’acquirente non deve essere titolare neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprieta’ o nuda proprieta’, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa.

 

  1. (2)Requisiti oggettivi:

-        non deve trattarsi di immobili di lusso ovvero di unita' immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9 a prescindere dalle loro caratteristiche;

-         il contribuente deve risiedere nello stesso Comune in cui si trova l’immobile oggetto di agevolazione o, in alternativa, si deve impegnare a trasferire la residenza in tale comune entro 18 mesi dalla stipula del contratto di compravendita. In quest’ultimo caso occorrera' inserire un’apposita clausola nell’atto notarile di vendita.

 

Imposte dovute in caso di acquisto della prima casa: il livello di tassazione varia a seconda che colui che trasferisce la titolarita’ dell’abitazione sia l’impresa costruttrice o un soggetto privato.

Nel primo caso (ossia cedente che riveste la qualifica di impresa costruttrice) l’acquirente dovra’ corrispondere:

  1. (1) Il 4% a titolo di IVA;
  2. (2) 200 euro a titolo di imposte ipotecarie;
  3. (3) 200 euro a titolo di imposte catastali;
  4. (4) 200 euro a titolo di imposta di registro.

Nel secondo caso (ossia cedente che agisce da privato) l’acquirente dovra’ corrispondere:

  1. (1) Il 2% a titolo di imposta di registro calcolata sul valore catastale della casa rivalutato (con un importo minimo di 1.000 euro);
  2. (2) 50 euro a titolo di imposte ipotecarie;
  3. (3) 50 euro a titolo di imposte catastali.

 

Revoca dell’agevolazione: e’ prevista la revoca delle agevolazioni prima casa nelle seguenti ipotesi:

  1. (1) assenza dei requisiti soggettivi;
  2. (2) assenza dei requisiti oggettivi;
  3. (3) rivendita dell’immobile o trasferimento, anche a titolo gratuito, entro 5 anni dalla data di acquisto.

N.B. in caso di revoca delle agevolazioni prima casa il contribuente dovra' corrispondere la maggiore imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni nella misura del 30%.

 

 

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Ultima modifica il Domenica, 18 Gennaio 2015 15:30
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