Il Decreto legislativo 192/2012 - in attuazione della Direttiva 2011/7/Ue in materia di ritardati pagamenti - ha modificato i termini di pagamento delle transazioni commerciali.
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA: La nuova disciplina si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali che intercorrono tra:
- soggetti privati (imprenditori, societa’, lavoratori autonomi, etc...);
- soggetti privati e Pubblica Amministrazione (nella definizione di Pubblica Amministrazione sono incluse le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, le unioni, i consorzi etc.).
Fuoriescono, invece, dall’ambito di applicazione della presente normativa le seguenti fattispecie:
- le transazioni commerciali in cui una delle parti agisce in qualita’ di consumatore finale;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali ed a procedure di ristrutturazione del debito;
- le richieste di risarcimento del danno.
NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO: la nuova normativa introduce i seguenti termini di pagamento:
- 30 giorni per le transazioni commerciali che coinvolgono due o piu’ soggetti privati come sopra definiti; in tal caso e’ possibile stabilire termini di pagamento superiori purche’ non gravemente iniqui e a condizione che cio’ risulti da apposito accordo scritto.
- 30 giorni per le transazioni commerciali che avvengono tra soggetti privati e Pubblica Amministrazione (come sopra definita). L’estensione del termine di pagamento da 30 giorni a 60 giorni e’ ammessa solo nei seguenti casi:
- per le imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza ex. D.Lgs. n. 333/2003;
- per gli enti pubblici riconosciuti che forniscono assistenza sanitaria (quali le Asl, gli ospedali etc...);
- per le altre Pubbliche Amministrazioni ma solo se viene richiesto dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed a condizione che il nuovo limite risulti da apposito patto scritto.
I termini di cui sopra decorrono:
- dalla data di ricevimento della fattura da parte del cliente se questa e' certa;
- se la data di ricevimento della fattura non e' certa, il termine decorre dalla data di ricevimento della merce o dalla data di prestazione del servizio;
- se la data in cui il cliente riceve la fattura e' certa, ma anteriore a quella di ricevimento della merce o di esecuzione della prestazione, i termini di pagamento decorrono dal momento di ricevimento della merce o dalla prestazione del servizio.
INTERESSI DI MORA PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO: Decorse le scadenze di cui sopra senza che il debitore abbia proceduto al pagamento, sulle somme dovute matureranno automaticamente gli interessi di mora senza bisogno di alcun sollecito; gli interessi saranno calcolati utilizzando il tasso fissato dalla Bce per le operazioni di rifinanziamento maggiorato di 8 punti percentuali.
N.B. solo nelle transazioni tra soggetti privati e’ possibile concordare un tasso di interesse diverso da quello legale purche’ esistano motivi oggettivi per derogare alla misura del predetto tasso.
ENTRATA IN VIGORE: La normativa in commento si applica esclusivamente alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.
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