COS’E’ IL RAVVEDIMENTO OPEROSO: Con il “ravvedimento operoso” il contribuente puo’ regolarizzare spontaneamente l’omessa effettuazione di adempimenti fiscali e di versamenti di tributi beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative ordinarie.
QUANDO E’ POSSIBILE FAR RICORSO AL RAVVEDIMENTO OPEROSO: Il ravvedimento e’ consentito solo se:
- (1) la violazione non e’ stata gia’ constatata dall’ufficio o ente impositore e notificata all’autore della stessa;
- (2) non sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche presso il trasgressore;
- (3) non sono iniziate altre attivita’ amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari etc…) formalmente comunicate all’autore o ai soggetti solidalmente obbligati.
VIOLAZIONI E OMISSIONI RAVVEDIBILI: Le violazioni e le omissioni ravvedibili sono le seguenti:
- violazioni formali;
- violazioni meramente formali che non pregiudicano l’azione di controllo degli organi competenti;
- violazioni sostanziali che influiscono sulla determinazione e/o sul pagamento delle imposte;
- mancato pagamento di tributi nei termini di legge;
- violazioni relative alla presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- mancata presentazione del modello f24 a zero.
Violazione
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Obbligo di presentare la dichiarazione integrativa
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Importi da versare per usufruire del ravvedimento
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Omessi o carenti versamenti di imposte e/o ritenute dichiarate
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NO
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Imposta dovuta
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+ Interessi calcolati al tasso legale* annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
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+ sanzione pari a:
- 0,2% per ogni giorno di ritardo (ma solo se il versamento e’ eseguito entro 14 giorni dal termine di scadenza);
- 3% se il pagamento avviene dal quindicesimo giorno in poi ma entro 30 giorni dalla scadenza;
- 3,75% se il pagamento e’ effettuato oltre 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui e’ stata commessa la violazione;
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Errori formali (ossia violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta, sul pagamento del tributo e che, comunque, non ostacolano l’attivita’ di accertamento) relativi al contenuto della dichiarazione
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SI
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Comportamento non sanzionabile
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Errori sostanziali
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A. errori rilevati in sede di liquidazione e controllo formale della dichiarazione (artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73)
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SI (la regolarizzazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale e’ stata commessa l’infrazione che si intende sanare)
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Imposta o minor credito
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+ interessi
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+ sanzione del 3,75%
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B. errori rilevabili in sede di accertamento (omessa e/o errata indicazione di redditi) che hanno determinato un minor versamento e/o un maggior credito
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SI (la regolarizzazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale e’ stata commessa l’infrazione che si intende sanare)
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Imposta o minor credito
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+ interessi
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+ sanzione del 12,50%
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Omessa presentazione nei termini della dichiarazione
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No (sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine)
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Entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi con il pagamento di una sanzione di 25 euro per ogni dichiarazione omessa (fermo restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi qualora non regolarizzate)
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Modello F24 a saldo zero presentato in ritardo
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Entro 5 giorni successivi alla scadenza
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Euro 6 (1/8 di 51 euro)
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Oltre 5 giorni dalla scadenza ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui e’ commessa la violazione
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Euro 19 (1/8 di 154 euro)
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*il tasso di interesse legale e’ pari a:
Periodo
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Tasso
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Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009
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3%
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Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010
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1%
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Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011
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1,5%
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Dal 1° gennaio 2012
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2,5%
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Dal 1° gennaio 2014
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1%
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