A+ A A-
08-01-2013
Ricerca personalizzata

COS’E’ IL RAVVEDIMENTO OPEROSO: Con il “ravvedimento operoso” il contribuente puo’ regolarizzare spontaneamente l’omessa effettuazione di adempimenti fiscali e di versamenti di tributi beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative ordinarie.  

 

QUANDO E’ POSSIBILE FAR RICORSO AL RAVVEDIMENTO OPEROSO: Il ravvedimento e’ consentito solo se:

  1. (1) la violazione non e’ stata gia’ constatata dall’ufficio o ente impositore e notificata all’autore della stessa;
  2. (2) non sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche presso il trasgressore;
  3. (3) non sono iniziate altre attivita’ amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari etc…) formalmente comunicate all’autore o ai soggetti solidalmente obbligati.

 

VIOLAZIONI E OMISSIONI RAVVEDIBILI: Le violazioni e le omissioni ravvedibili sono le seguenti:  

-         violazioni formali; 

-         violazioni meramente formali che non pregiudicano l’azione di controllo degli organi competenti; 

-        violazioni sostanziali che influiscono sulla determinazione e/o sul pagamento delle imposte;

-        mancato pagamento di tributi nei termini di legge;

-       violazioni relative alla presentazione delle dichiarazioni fiscali;

-    mancata presentazione del modello f24 a zero.

 

Violazione

Obbligo di presentare la   dichiarazione integrativa

Importi da versare per usufruire   del ravvedimento

Omessi o carenti versamenti di   imposte e/o ritenute dichiarate

NO

Imposta   dovuta

 

+ Interessi   calcolati al tasso legale* annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe   dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito

+ sanzione   pari a:

  • 0,2% per ogni giorno di ritardo (ma solo se il versamento   e’ eseguito entro 14 giorni dal termine di scadenza);
  • 3% se il pagamento avviene dal quindicesimo giorno in poi   ma entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 3,75% se il pagamento e’ effettuato oltre 30 giorni ma   entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in   cui e’ stata commessa la violazione;

Errori   formali (ossia violazioni   che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta,   sul pagamento del tributo e che, comunque, non ostacolano l’attivita’ di   accertamento) relativi al contenuto della dichiarazione

SI

Comportamento non sanzionabile

Errori sostanziali

A. errori rilevati in sede di liquidazione   e controllo formale della dichiarazione (artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73)

SI (la regolarizzazione deve   avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa   all’anno nel corso del quale e’ stata commessa l’infrazione che si intende   sanare)

Imposta o minor credito

+ interessi

+ sanzione del 3,75%

B. errori rilevabili in sede di   accertamento (omessa e/o errata indicazione di redditi) che hanno determinato   un minor versamento e/o un maggior credito

SI (la regolarizzazione deve avvenire   entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel   corso del quale e’ stata commessa l’infrazione che si intende sanare)

Imposta o minor credito

+ interessi

+ sanzione del 12,50%

Omessa presentazione nei termini   della dichiarazione

No (sono considerate valide le   dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine)

Entro 90   giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi con il   pagamento di una sanzione di 25 euro per ogni dichiarazione omessa (fermo   restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni   riguardanti il pagamento dei tributi qualora non regolarizzate)

Modello F24 a saldo zero presentato in ritardo

Entro 5 giorni successivi alla   scadenza

Euro 6 (1/8   di 51 euro)

Oltre 5 giorni dalla scadenza ma   entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno   in cui e’ commessa la violazione

Euro 19   (1/8 di 154 euro)

*il tasso di interesse legale e’ pari a:

Periodo

Tasso

Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009

3%

Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010

1%

Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011

1,5%

Dal 1° gennaio 2012

2,5%

 

Dal 1° gennaio 2014

 

1%

 

 

PER RICHIEDERE UNA CONSULENZA CLICCA QUI

PER TORNARE ALL'ELENCO DELLE NEWS CLICCA QUI

PER CONSULTARE LE NOSTRE PROMOZIONI CLICCA QUI

Ultima modifica il Domenica, 18 Gennaio 2015 14:48
joomla 1.7

Area clienti

Log in to your account or Registrati

Registrati

Registrazione utente
o Annulla