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19-01-2013

Redditometro e difesa del contribuente 2015

Normativa: l’articolo 38 del D.p.r. 600/73 disciplina due tipologie di accertamento: l’accertamento sintetico di tipo analitico e l’accertamento sintetico di tipo induttivo (il c.d. “redditometro”); mentre il primo (il c.d. accertamento sintetico puro) mette a confronto il reddito dichiarato con le spese sostenute, il secondo (il c.d. redditometro), come vedremo meglio in seguito, mira a determinare il reddito presunto utilizzando una serie di indici di capacita’ contributiva.

 

Obiettivo: individuare quei contribuenti che hanno un tenore di vita sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. 

 

Cos’e’ il redditometro: il redditometro e’ uno strumento accertativo che consente all’Amministrazione Finanziaria di rideterminare “sinteticamente” il reddito complessivo delle persone fisiche sulla base di una serie di indici di capacita’ contributiva individuati con apposito decreto ministeriale.

 

Come funziona il redditometro: nella prima fase l'Amministrazione Finanziaria quantifica il reddito presunto del soggetto verificato sulla base degli indici di capacita' contributiva a lui riconducibili (quali ad esempio il possesso di auto, di barche, ...); successivamente il reddito, come sopra determinato, viene confrontato con il reddito dichiarato dal contribuente per verificarne la compatibilita': qualora da tale raffronto dovesse emergere uno scostamento non giustificato, l'Agenzia delle Entrate avviera' la procedura di accertamento di cui all'articolo 38 del dpr 600/73.

 

Quando e’ consentito il ricorso all’accertamento da redditometro: e’ ammesso il ricorso all’accertamento da redditometro solo in presenza di uno scostamento del 20% tra il reddito presunto (ossia il reddito accertato) e quello dichiarato dal contribuente al lordo degli oneri deducibili.

 

Difesa del contribuente: trattandosi di presunzione legale relativa è ammessa la prova contraria da parte del contribuente, il quale dovra’ dimostrare che lo scostamento tra il reddito accertato e quello dichiarato e’ giustificato da:

 

  1. (1) il possesso di redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta;
  2. (2) il possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
  3. (3) il possesso di redditi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile;
  4. (4) il ricorso a forme di finanziamento bancario;
  5. (5) il possesso di somme derivanti da donazioni, successioni ereditarie, vincite etc…;
  6. (6) disinvestimenti patrimoniali;
  7. (7) donazioni di denaro provenienti dai familiari;
  8. (8) indennizzi e somme riscosse fuori dall’esercizio dell’impresa, a titolo di risarcimento patrimoniale;
  9. (9) redditi posseduti dagli altri membri del nucleo familiare.

 

Obbligatorieta’ del contraddittorio: ricordiamo che il comma 7 dell’articolo 38 del DPR 600/73 ha reso obbligatorio l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente al fine di acquisire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento.

 

Nuovo e vecchio redditometro: Per ciò che riguarda la decorrenza della nuova normativa:

   • l’accertamento sintetico ante D.L. n. 78/2010 (c.d. vecchio redditometro) si applica agli accertamenti relativi alle annualità antecendenti il 2009;

   • l’accertamento sintetico post D.L. n. 78/2010 (c.d. nuovo redditometro) si applica agli accertamenti relativi al perido di imposta 2009 ed a quelli successivi.

 

 

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Ultima modifica il Mercoledì, 21 Gennaio 2015 06:48
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