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23-03-2014

Societa' tra professionisti (STP) 2015

A partire dal 1° gennaio 2012, e’ consentito costituire “società tra professionisti” (c.d. Stp) cioè società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di una o piu’ attivita’ professionali. Di seguito analizzeremo i principali aspetti civili e fiscali delle STP.

 

Normativa di riferimento: L’attuale disciplina in materia di societa’ tra professionisti (STP) e’ contenuta nell’art. 10 della legge 183/2011.

 

Forma Societaria: la stp puo’ essere costituita secondo uno dei seguenti tipi societari:

  • societa’ semplice;

  • societa’ in nome collettivo (SNC);

  • societa’ in accomandita semplice (SAS);

  • societa’ a responsabilita’ limitata (SRL);

  • Societa’ per azioni (SPA);

  • Societa’ in accomandita per azioni (SAPA);

  • Societa’ cooperativa (con almeno tre soci).

     

    Disciplina civilistica applicabile: la disciplina civilistica applicabile muta in base al modello societario prescelto. Ad esempio in caso di costituzione sotto forma di srl si applicheranno tutte le norme del codice civile che disciplinano il funzionamento della societa’ a responsabilita’ limitata.

     

    Chi puo’ essere socio della stp: Possono essere soci della Stp:

    - i professionisti regolarmente iscritti ad ordini, albi e collegi;

    - i soggetti non professionisti: ma "soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento".

     

    Sede societaria: Nell’atto costitutivo devono essere indicate la sede della società e le eventuali sedi secondarie.

     

    Denominazione o ragione sociale: la denominazione/ragione sociale della Stp deve contenere l’indicazione di “società tra professionisti”.

     

    Oggetto sociale: la Legge 183/2011 precisa che l’atto costitutivo della Stp deve prevedere l’esercizio in via esclusiva da parte dei soci di una o piu’ attivita’ professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico. Tale esercizio è consentito solo ai soci in possesso dei requisiti previsti nell’ambito della disciplina delle professioni regolamentate. Ne consegue che nell’oggetto della società non potranno essere dedotte attività professionali “non protette”, perché si avrebbe, in tal modo, una commistione con attività che assumerebbero natura imprenditoriale in violazione del principio della esclusività.

N.B. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali (c.d. societa’ tra professionisti multidisciplinare). 


Ulteriori obblighi previsti:

  • Obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;

  • Obbligo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese;

  • Obbligo di iscrizione nella sezione speciale dell’albo/ordine professionale di appartenenza dei soci.

 

Profili fiscali: Di recente l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le stp producono, dal punto di vista tributario, reddito di impresa. 

 

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Ultima modifica il Mercoledì, 21 Gennaio 2015 07:01
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