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03-08-2014

Bed and breakfast (B&B): come aprire un bed and breakfast (B&B) in Calabria

La legge regionale della Calabria 26 febbraio 2003, n. 2 - pubblicata sul Boll. Uff. della Calabria del 3 marzo 2003 n. 4 supplemento straordinario n. 1) - disciplina l’attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "Bed and breakfast" (di seguito denominata B&B).

 

DEFINIZIONE DI BED AND BREAKFAST (B&B): sono definite “Bed and breakfast” (B&B) le attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati che, in via occasionale o saltuaria, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi della organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione fornendo ai turisti alloggio e prima colazione.

 

REQUISITI SOGGETTIVI: l’apertura di un B&B e’ riservata a soggetti privati che in forma non professionale posseggano i seguenti requisiti:

- possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.);

- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;

- assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin).

 

REQUISITI OGGETTIVI: Il servizio alloggio deve comprendere i seguenti elementi minimi:

a) la superficie delle camere adibite alla ricezione non può essere inferiore a mq 8 per la camera singola e mq 12 per la doppia;
b) fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte la settimana e al cambio del cliente;
c) un servizio bagno autonomo rispetto alle esigenze della famiglia, con un rapporto non inferiore a quattro posti letto per ogni bagno;
d) la pulizia quotidiana dei locali;
e) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e riscaldamento;

f) l’esercizio dell’attivita’ puo’ avvenire in un numero di stanze non superiore a 4 e con un massimo di 8 posti letto.

Il servizio di prima colazione deve essere assicurato prevalentemente con cibi e bevande provenienti da produzioni calabresi.

 

ITER PER L’APERTURA DEL BED AND BREAKFAST:  I privati che intendano esercitare l'attività di B&B devono presentare apposita SCIA (segnalazione certificata di inizio attivita’) al SUAP del Comune competente ed all’APT.

Detta richiesta deve contenere: le generalità complete del titolare dell’attività', l’ubicazione esatta dell’immobile, le tariffe minime e quelle massime che si intendono praticare, la planimetria dell'immobile, il titolo di possesso dell'immobile, il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici, la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare.

Il Comune, entro sessanta giorni dalla richiesta, provvede ad effettuare un sopralluogo per la verifica dell’idoneità della struttura all’esercizio dell’attività, il cui esito sarà comunicato alla Regione – Assessorato al turismo -, alla Provincia e all’APT oltre che all’interessato.

 

DISPOSIZIONI URBANISTICHE: L'esercizio dell'attività di B&B non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile. Inoltre i locali destinati all'esercizio dell'attività di B&B devono possedere le caratteristiche strutturali ed igenico-sanitarie previste dallo strumento urbanistico-edilizio del Comune per i locali di civile abitazione.

 

ADEMPIMENTI TRIBUTARI: L'esercizio dell'attività di B&B non comporta:

-         ne’ l’obbligo di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio;

-         ne’ l'obbligo di apertura della Partita Iva, secondo quanto stabilito dal Ministero delle Finanze nella risoluzione ministeriale n. 180 del 14.12.1998. Solo in assenza di uno dei due requisiti previsti (saltuarieta’ delle prestazioni di servizio e assenza di mezzi organizzati) il richiedente dovra’ richiedere l’attribuzione del numero di partita IVA.

 

OBBLIGHI DICHIARATIVI: il soggetto che esercita l’attivita’ di B&B ha l’obbligo di dichiarare i proventi conseguiti (al netto delle spese inerenti) esponendoli nel quadro dei redditi diversi del modello UNICO/730  (tra i compensi occasionali derivanti da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente).

 

OBBLIGHI PREVISTI IN CAPO AL TITOLARE DEL B&B: il titolare del B&B ha:

- l’obbligo di iscriversi presso l’elenco regionale dei soggetti esercenti in Calabria l'attività del B&B. L'elenco è articolato per sezioni provinciali ed è gestito dalle APT per il territorio di competenza;

- l’obbligo di esporre copia delle tariffe praticate all’interno della struttura ricettiva;

- l’obbligo di comunicare, su apposito modello ISTAT, al Comune e all'APT almeno semestralmente il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica;

- l'obbligo di comunicare entro il 30 settembre di ogni anno, per il periodo di apertura dell'attività, i prezzi minimi e massimi con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo;

- l’obbligo di comunicare all’Autorità di pubblica sicurezza competente le generalita’ degli ospiti, secondo la normativa vigente.

N.B. il mancato rispetto dei suddetti obblighi comportera’ l’applicazione di specifiche sanzioni.

 

DIVIETI PREVISTI:

-         il titolare del B&B non può gestire altra attività di B&B;

-         La permanenza degli ospiti non può protrarsi oltre i 60 giorni consecutivi.

 

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Ultima modifica il Domenica, 18 Gennaio 2015 15:22
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