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25-07-2014

Fattura elettronica pubblica amministrazione 2015/2014

OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI RIGUARDI DELLA PA E DATA DI DECORRENZA: Coloro che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni a favore delle pubbliche amministrazioni sono obbligati ad emettere la fattura in formato elettronico in ossequio all’art. 1, commi da 209 a 214, della Legge 244/2007. Il D.M. 55/2013 ha individuato quale data di decorrenza di tale obbligo:

  • il 6/06/2014 per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale (INPS, INARCASSA, CNPADC, ENPAM, CIPAG, ENPACL, ecc.);

  • il 31/03/2015, per tutte le altre amministrazioni centrali, comprese quelle locali.

    Decorsi tali termini le amministrazioni pubbliche non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea ne’ potranno procedere al pagamento, anche parziale, delle fatture inviate con modalità diverse da quelle descritte nel presente articolo.

     

    ELEMENTI OBBLIGATORI DA INDICARE NELLA FATTURA ELETTRONICA: l’allegato A al D.M. 55/2013 individua le informazioni ed i dati che devono essere obbligatoriamente indicati nella fattura elettronica:

  • le informazioni fiscali obbligatorie;

  • le informazioni obbligatorie per la trasmissione attraverso il sistema di interscambio (SDI);

  • l’IPA ossia il codice identificativo della PA destinataria della fattura elettronica. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ufficio destinatario. L’elenco dei codici univoci è consultabile al seguente indirizzo www.indicepa.gov.it/documentale/index.php;

  • ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare altresi’:
    • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n.  136 del 13 agosto 2010;
    • Il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari;
  • Ulteriori informazioni opzionali (quali ad es. contatti telefonici, numero di iscrizione ad albo professionale, riferimento Amministrazione etc…).

 

PROCEDURA PER L'INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA: L’art. 1 co. 211 della L.244/2007 stabilisce che la trasmissione delle fatture elettroniche (obbligatoriamente in formato XML - eXtensible Markup Language) avviene attraverso il Sistema di interscambio (SDI) la cui gestione è affidata all’Agenzia delle Entrate e alla SOGEI. Al fine di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto, il file (con estensione XML) dovrà essere sottoscritto con firma elettronica qualificata prima dell’invio. Una volta ricevuto il file contenente la fattura elettronica, l’SDI rilascera' alternativamente al mittente:

  • la ricevuta di consegna (inoltro con esito positivo): in tal caso, la ricevuta recapitata al soggetto che ha inviato la fattura è sufficiente a provare sia l'emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente.

    ovvero

  • la notifica di mancata consegna (inoltro con esito negativo).

 

MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA: l'art. 21, comma 1 del D.P.R. 633/72 stabilisce che "La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente". In particolare l’art. 2 del citato D.M. stabilisce che la fattura elettronica si considera emessa solo a seguito del rilascio al cedente/prestatore della ricevuta di avvenuta consegna da parte del SDI.

LA DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA COINCIDE CON LA  DATA INDICATA NELLA RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA RILASCIATA DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI)

 

TERMINI DI PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA: il termine entro il quale l’amministrazione deve procedere al pagamento delle fatture è di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura; in caso di mancato rispetto del termine, il creditore avrà diritto al pagamento degli interessi di mora da calcolarsi sull’importo dovuto.

  

ULTERIORI OBBLIGHI IN CAPO AI FORNITORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: i fornitori della PA nei rapporti economici con le pubbliche amministrazioni sono obbligati ad emettere, trasmettere, conservare ed archiviare le fatture esclusivamente con modalità elettroniche. 

 

DIVIETI IN CAPO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: Con l’entrata in vigore della nuova disciplina sulla fatturazione elettronica, le pubbliche amministrazioni non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea ne’ potranno procedere al pagamento, anche parziale, delle fatture inviate con modalità diverse da quelle descritte nel presente articolo.

 

ULTERIORI RIFERIMENTI: per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito fatturapa.

 

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Ultima modifica il Domenica, 18 Gennaio 2015 15:34
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