L'agevolazione in esame, introdotta dall’articolo 9 del Decreto Legge 31 maggio 2014 n. 83 (c.d. Decreto cult-turismo), prevede la concessione di un bonus fiscale in favore delle strutture ricettive che digitalizzano i propri processi produttivi.
N.B.: L’operatività dell’agevolazione è subordinata all’emanazione di un apposito D.M. da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di concerto con il MEF) entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione.
SOGGETTI INTERESSATI: sono le strutture ricettive quali gli hotels, gli alberghi, i campeggi, i residence, gli ostelli etc...
INTERVENTI AGEVOLATI: sono agevolabili le seguenti spese:
-
impianti wi-fi;
-
siti web ottimizzati per il sistema mobile;
-
programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali purchè in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extraricettivi;
-
spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
-
servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
-
strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
-
servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente, finalizzati alle attività di cui sopra.
DETERMINAZIONE DEL CREDITO: Il credito di imposta e’ pari al 30% delle spese sostenute nei periodi di imposta 2015, 2016 e 2017 (fino ad un massimo di 12.500 euro) da ripartire in 3 quote annuali di pari importo.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA: per conoscere le modalita’ e i termini di presentazione dell’istanza si dovra’ attendere l’emanazione di un apposito D.M. da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di concerto con il MEF) entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione.
MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA: Le imprese disporanno di un credito di imposta da utilizzare in compensazione “esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia”.
N.B.: il credito imposta non concorre a formare la base imponibile Ires/irpef ed irap.
PER RICHIEDERE UNA CONSULENZA CLICCA QUI
PER TORNARE ALL'ELENCO DELLE NEWS CLICCA QUI
PER CONSULTARE LE NOSTRE PROMOZIONI CLICCA QUI