L’art. 12, comma 1 del D.L. n. 201/2011, ha introdotto il divieto di pagamento in contanti per importi complessivamente pari o superiori a 1.000,00 euro effettuati tramite:
- denaro contante;
- libretti al portatore;
- assegni trasferibili: gli assegni bancari o postali di importo pari o superiore a 1.000,00 euro dovranno contenere obbligatoriamente la clausola di non trasferibilità nonche’ i dati del soggetto beneficiario.
Conseguentemente a far data dal 6/12/2011, non sara’ più possibile effettuare pagamenti, tra soggetti diversi, di importo pari o superiore a € 1.000 in contanti ma si dovrà far ricorso necessariamente a strumenti finanziari tracciabili quali il bonifico bancario, l’assegno non trasferibile etc…
Riassumendo:
IMPORTO DEL PAGAMENTO | USO DEL CONTANTE (denaro, assegno trasferibile, etc...) |
Inferiore a 1.000,00 euro | AMMESSO |
Pari o superiore a 1.000,00 euro | VIETATO |
N.B. La violazione del suddetto divieto comporterà l’applicazione di pesanti sanzioni (fino ad un massimo del 40% dell’importo trasferito!!) sia in capo al soggetto che effettua il pagamento sia in capo al soggetto che lo riceve.
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